Gestione dell’emergenza da Coronavirus: benessere animale e sicurezza alimentare
Il Ministero della Salute ha indicato i provvedimenti da attuare per la gestione dell’emergenza da Coronavirus nell’ambito della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare. Innanzitutto, il Ministero precisa che non vi sono al momento evidenze scientifiche della trasmissione del virus SARS-COV-2 dagli animali all’uomo e attraverso gli alimenti e che, quindi, la sicurezza alimentare viene garantita dalle attuali norme, mentre la richiesta di certificazioni in tal senso sono non previste ed, anzi, inappropriate. In merito ai provvedimenti sanitari per le attività veterinarie e di allevamento all’interno della zona di restrizione (“zona rossa”) è stato previsto: Che siano differite le seguenti attività veterinarie per un periodo fino a 30 giorni: Controlli per profilassi di stato e piani di sorveglianza, a parte quelli previsti dai Piani sull’Influenza Aviare e Peste Suina Africana; Attività di front-office se non strettamente connesse ad attività essenziali. Che non possano essere differite le seguenti attività veterinarie: I sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto di malattie soggette a denuncia obbligatoria; Controlli legati a provvedimenti di allerta sugli alimenti e mangimi; Controlli per profilassi di stato e piani di sorveglianza dei Piani sull’Influenza Aviare e Peste Suina Africana; Ispezioni veterinarie per la macellazione inclusa quella per macellazione d’urgenza. Che non possano essere differite le seguenti attività produttive e zootecniche: Raccolta del latte e raccolta delle uova; Fornitura di alimenti per animali; Fornitura di prodotti di origine animale, materiale germinale, farmaci; Raccolta e lavorazione dei sottoprodotti di origine animale; Ricevimento e lavorazione delle carcasse derivanti da macellazioni speciali d’urgenza; Gestione dello smaltimento dei reflui zootecnici; Gestione degli impianti di lavorazione/confezionamento sia di alimenti freschi sia laddove non sussistano condizioni adeguate allo stoccaggio; Accudimento e gestione degli animali presenti in impianti zootecnici e di ricovero. Che non possano essere differite le movimentazioni di animali da e verso le suddette zone in restrizione nei seguenti casi: Lo spostamento di animali da vita e da macello finalizzato ad evitare il sovraffollamento delle strutture; Movimentazione di pulcini dagli incubatoi; Macellazioni di animali, comprese quelle speciali d’urgenza. Per le varie attività dovranno essere previste specifiche procedure validate dalla Asl per la movimentazione e la tracciabilità del personale addetto al carico e scarico, degli automezzi e dei percorsi effettuati. |