Agevolazioni per l’assunzione di giovani under 35: Presentazione delle domande dal 16 maggio
L’Inps nei giorni scorsi ha pubblicato le istruzioni per l’utilizzo delle agevolazioni per l’assunzione di giovani sotto i 35 anni introdotte dal Dl 60/24, convertito dalla legge 95/24.
Esse prevedono che, prima di fruire dell’agevolazione, il datore di lavoro presenti una domanda telematica per verificare l’esistenza dei fondi stanziati allo scopo.
La domanda può riguardare, oltre le assunzioni/trasformazioni da eseguire, anche quelle già effettuate da settembre 2024. Per chi opera in zona Zes (Sud Italia) invece, la domanda deve necessariamente precedere l’assunzione.
il Decreto Interministeriale n. 66/2025, ha definito i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo denominato “Bonus Giovani”.
Sono interessati i datori di lavoro privati che assumono/trasformano personale non dirigenziale a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. L’agevolazione consiste nell’esonero totale, per 2 anni, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione/trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato. Più precisamente è previsto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Esso spetta nei limiti della spesa autorizzata.
La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto: 1) della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali; 2) dei principi generali indicati nell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, cioè non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991) nella medesima unità operativa o produttiva.
Comporta la revoca dell’esonero, con recupero del beneficio già fruito, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del lavoratore con l’esonero, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata.