Agriturismi: CIN e requisiti di sicurezza previti dal DL 145/2023
Entro il 2 novembre 2024 le strutture agrituristche saranno obbligate ad adeguarsi a nuovi obblighi in termini di sicurezza antincendio e CIN.
A stabilirlo è il DL 145/2023 poi convertito nella Legge n.191/2023 che ha ufficialmente istituito la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) che permetterà di catalogare tutte le strutture ricettive non alberghiere quali bed and breakfast, case vacanze, affittacamere, agriturismi, campeggi e tutte le locazioni turistiche e affitti brevi, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale.
Cos’è il CIN e come richiederlo
Dalla pubblicazione in Gazzetta della norma (3 settembre 2024), tutte le unità immobiliari destinate a contratti di locazioni turistiche e per affitti brevi, avranno a disposizione 60 giorni per adeguarsi alle nuove prescrizioni. Per “Affitto Breve” si intende qualsiasi forma di locazione di immobili ad uso abitativo per un periodo massimo di 30 giorni.
Il primo obbligo prevede l’assegnazione di un CIN, Codice Identificativo Nazionale che attesti la conformità della struttura turistica. Il CIN deve comparire all’esterno dell’edificio nel quale è collocato l’appartamento e su tutti gli annunci relativi ad esso.
Per ottenere il CIN si dovrà accedere al portale della Banca dati BDSR del Ministero del Turismo ed individuare la propria struttura, già inserita nel corso dell’estate dalle Regioni. Nel caso in cui il gestore non trovasse nell’elenco la propria struttura si potrà effettuare la segnalazione attivando così le procedure di verifica per ottenere il CIN entro 30 giorni.
L’elenco completo dei soggetti obbligati a richiedere il CIN è consultabile tramite le Faq del Ministero del Turismo. Attenzione: non si potrà ottenere il CIN se prima non saranno verificati determinati requisiti minimi di sicurezza.
I requisiti minimi di sicurezza per gli affitti brevi imprenditoriali
La Legge n.191/2023 prevede inoltre una serie di requisiti minimi di sicurezza da rispettare nel caso in cui si tratti di locazioni per affitti brevi in forma imprenditoriale e non imprenditoriale.
Devono rispondere ai requisiti minimi di sicurezza tutte le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve o di locazione per finalità turistiche, anche se avviate prima dell’entrata in vigore della Legge.
Tutte le strutture (sia imprenditoriali che non imprenditoriali) dovranno essere munite di:
- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti ;
- estintori portatili a norma di legge almeno uno ogni 200 m2 di pavimento.
Per le strutture immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale si aggiunge l’obbligo della verifica dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In questo caso i gestori dovranno anche essere in possesso della SCIA regolarmente depositata al Comune.
Si dovrà inoltre assicurare:
- il sicuro esodo degli occupanti;
- la presenza della segnaletica di sicurezza sia nelle aree comuni, nell’ingresso e nelle singole stanze.
Ricordiamo che l’attività agrituristica per essere in regola con la sicurezza antincendio deve rispettare:
- le norme sulle centrali termiche per gli impianti di riscaldamento;
- le norme sugli apparecchi di produzione calore per le cucine che se superano la potenzialità di 116 kW, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi;
- le norme sulle attività ricettive per la parte ricettiva.
In particolare per quanto riguarda questo ultimo punto, poiché la maggior parte delle attività ricettive ha una capienza limitata e solitamente non superiore a 25 posti letto, la norma che riguarda la maggior parte degli strutture è il titolo III del decreto 9 aprile 1994 per cui:
- gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte e regolarmente manutenuti e verificati;
- deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti controllando che le vie di uscita siano sempre libere;
- devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere in posizione facilmente accessibile e visibile con appositi cartelli segnalatori regolarmente revisionati ogni 6 mesi;
- la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata;
- i numeri di emergenza per la chiamata dei servizi di soccorso collocati a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile.
All’ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell’edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:
- delle scale e delle vie di evacuazione;
- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità;
- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- degli spazi calmi.
In ciascuna camera /appartamento vanno esposte precise istruzioni bene in vista che devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte nelle lingue maggiormente praticate.
Oltre i 25 posti letto totali, le strutture agrituristiche sono soggette al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.
Cosa rischia chi non si adegua
Le sanzioni per i locatari di Affitti brevi che non si adegueranno ai nuovi obblighi saranno applicate a partire dal 2 novembre secondo il seguente schema:
- mancanza di CIN, multa da 800 a 8.000 euro in base alla grandezza dell’immobile:
- mancata esposizione del CIN, multa tra i 500 ed i 5.000 euro;
- mancato rispetto dei requisiti di sicurezza, multa tra i 600 e i 6.000 euro per ogni singola violazione;
- attività imprenditoriale senza SCIA, multa tra i 2.000 e i 10.000 euro in base alle dimensioni della struttura.