Agriturismo: no all’ospitalità di profughi
Con propria sentenza il Tar del Veneto, ha stabilito che l’attività di alloggio presso i locali agrituristici di immigrati o profughi richiedenti asilo, anche se svolta in collaborazione con soggetti pubblici quali prefetture e comuni, non può essere considerata attività agrituristica e costituisce di fatto un’attività difforme dalle finalità previste dalla normativa.
Lo svolgimento di tale attività può quindi comportare, come già accaduto sul territorio veneto, la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività turistica.
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