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Agriturismo: no all’ospitalità di profughi

Con propria sentenza il Tar del Veneto, ha stabilito che l’attività di alloggio presso i locali agrituristici di immigrati o profughi richiedenti asilo, anche se svolta in collaborazione con soggetti pubblici quali prefetture e comuni, non può essere considerata attività agrituristica e costituisce di fatto un’attività difforme dalle finalità previste dalla normativa.

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Lo svolgimento di tale attività può quindi comportare, come già accaduto sul territorio veneto, la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività turistica.

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