Aiuti di Stato: obbligo del DURC o della dichiarazione di esenzione
Ai fini dell’erogazione degli aiuti nazionali, AGEA è tenuta ad effettuare la verifica, oltre che per gli altri criteri di ammissibilità, della regolarità contributiva del richiedente. Per tali aiuti l’assenza o l’irregolarità del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva del beneficiario impedisce l’erogazione dell’aiuto/contributo e comporta la ripetizione dell’indebito erogato a titolo di acconto.
I beneficiari, richiedenti l’aiuto nazionale, che non hanno l’obbligo di iscrizione agli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile) e quindi sono esenti dalla verifica della regolarità contributiva, sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva di esenzione.
Tale dichiarazione dovrà essere inserita nel Fascicolo Aziendale del richiedente ed avrà, salvo variazioni che possano inficiare la validità della dichiarazione, una validità di 120 giorni a partire dalla data di inserimento nel fascicolo. Per la compilazione della dichiarazione di esenzione è possibile rivolgersi al proprio CAA di riferimento.
Per i soggetti che invece già dispongono di un DURC in corso di validità, autonomamente acquisito per altre funzioni, l’acquisizione avverrà in maniera informatica da parte di Agea.
Viste le numerose posizioni da verificare e per velocizzare le operazioni stesse di verifica, le aziende che già dispongono di un DURC in corso di validità devono segnalarlo e renderlo disponibile al proprio CAA ai fini della registrazione degli estremi dello stesso (- Numero Protocollo: identificativo del DURC rilasciato da INPS, – Data richiesta – Scadenza Validità) in un apposito servizio nell’ambito del fascicolo aziendale.
L’AGEA effettuerà controlli a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del benefìcio.
La presenza di crediti INPS iscritti a Registro Debitori costituisce motivo ostativo all’erogazione degli aiuti fino a regolarizzazione della posizione contributiva.