giovaniagricoltura

Al via dal 10 Luglio il nuovo “contratto di prestazione occasionale” che sostituisce i vecchi voucher

A partire dal prossimo lunedì, 10 luglio, sarà attiva la piattaforma dell’INPS che consentirà a datori di lavoro e lavoratori di accedere ai nuovi strumenti previsti dalla cd. “manovrina” (D.L. 50/2017) in sostituzione dei vecchi voucher.

Il nuovo strumento messo il campo dal governo e utilizzabile dai datori di lavoro è il contratto di prestazione occasionale. L’INPS ha diramato la Circolare n. 107 che, oltre a riassumere la disciplina di riferimento, illustra come effettuare gli adempimenti necessari per attivare il nuovo strumento.

giovaniagricoltura

Sono esclusi dalla possibilità di ricorrere a prestazioni di carattere occasionale:

  • Soggetti che nei precedenti 6 mesi abbiano sottoscritto contratti di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa con il medesimo committente;
  • Le aziende che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il limite economico annuo generale per l’utilizzo dello strumento della prestazione occasionale è stato fissato in 5mila euro/anno sia per il prestatore che per l’utilizzatore, fermo restando che il singolo prestatore rispetto al singolo utilizzatore non potrà ricevere più di 2.500 euro per anno civile.

Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il comma 14, lettera b), prevede la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  3. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato – OTD di più recente pubblicazione.

Non esiste più alcuna differenza di disciplina a seconda del volume di affari delle imprese (superiore o inferiore ai 7.000 euro annui), o della tipologia di attività (stagionale o non). Pertanto a tutte si applicano le stesse regole, e le prestazioni occasionali possono riguardare qualunque tipo di attività agricola, e non più solo quelle stagionali come in precedenza.

Per il settore agricolo la misura minima oraria del compenso non è determinata dalla legge in cifra fissa come negli altri settori (9 euro), ma attraverso il rinvio alle retribuzioni orarie previste dalla contrattazione collettiva agricola per i rapporti di lavoro subordinato. Si tratta dunque di un valore diversificato e mobile, a seconda della provincia e del tipo di attività svolto.

In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente:

– area 1: € 7,57;

– area 2: € 6,94;

– area 3: € 6,52.

L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.

Al compenso orario così determinato devono essere aggiunti i contributi Inps (33%) e Inail (3,5%).

Previsti anche limiti di tempo per la prestazione. Non potrà essere superata la soglia di 280 ore/anno, pena la conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Per il settore agricolo tale limite va calcolato diversamente ovvero come rapporto tra i 2.500 euro per anno civile e il valore orario della retribuzione stabilito dal contratto (divenendo quindi variabile per provincie e mansioni differenti), con l’effetto che per prestazioni di bassa qualifica (raccolte) la soglia potrebbe risultare significativamente superiore al valore di 280.

Per quanto riguarda la procedura, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

      i dati identificativi del prestatore;

      la misura del compenso pattuita;

      il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;

      la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;

      altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a tre giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

Pesanti le sanzioni per chi non rispetta i limiti massimi economici o di durata della prestazione con pene che vanno dalla trasformazione del rapporto di lavoro alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Maggiori informazioni e dettagli saranno forniti ai soci nelle prossime settimane e presso i nostri uffici.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *