Al via la “rottamazione-quater”

La recente Legge di Bilancio ha introdotto la possibilità di definire in modo agevolato le cartelle esattoriali (“rottamazione-quater”). Diventa possibile estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio dei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. Sono comprese anche le cartelle già oggetto di rateizzazione, di sospensione o di una precedente rottamazione, anche se decaduta per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

Gli interessati dovranno presentare in via telematica un’apposita domanda entro il 30.4.2023 e in questi giorni è stato attivato il servizio per presentarla, nel portale https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/. È sufficiente accedere nell’area dedicata alla definizione agevolata e compilare il form della domanda allegando un proprio documento di riconoscimento oppure accedendo con Spid, Cie (carta d’identità elettronica) o credenziali Cns. Nel primo caso, si riceve via e-mail un link da convalidare. A seguito della convalida del link, il sistema invia una seconda mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo. Infine, se la documentazione è corretta, sarà inviata una terza mail con la ricevuta di presentazione.

Entro il 30.6.2023 l’Agente della riscossione comunicherà al debitore l’esito della domanda, con l’importo dovuto, che dovrà essere pagato in unica soluzione entro il 31.7.2023 o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime di due di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, in scadenza al 31 luglio e al 30 novembre 2023.

Il pagamento può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  • mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

A seguito della presentazione della domanda, l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche e, in caso di debiti contributivi, il contribuente non sarà considerato inadempiente per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (il Durc è rilasciato). Inoltre, in caso di richiesta di rimborso di un credito d’imposta (ad esempio Iva), la somma verrà erogata interamente senza compensazione con il debito verso la Pubblica Amministrazione.