Aliquota IVA: Riduzione per le cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari
Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto scorso è stato pubblicato il “Decreto Omnibus”, il quale, tra l’altro, stabilisce la riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari.
Viene infatti introdotto il nuovo punto numero 1-octies) alla Tabella A, Parte II-bis, D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale alle “cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari, effettuate entro diciotto mesi dalla nascita”, è applicabile l’aliquota IVA agevolata del 5%. In precedenza, si applicava l’aliquota ordinaria del 22%.
Invece, per le cessioni di cavalli destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari rimane in vigore il punto numero 1 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che prevede l’aliquota IVA del 10%.
L’aliquota del 5% si applica alle vendite effettuate dal 10 agosto 2024, data di entrata in vigore del Decreto Omnibus; eventuali fatture emesse con la previgente aliquota IVA del 10% potranno essere rettificate attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione della sola imposta.