Amianto: mappatura aziende agricole entro il 20 giugno
Ai fini della corretta gestione dei materiali contenenti amianto il Ministero dell’Ambiente stabilisce che le Regioni devono provvedere ad effettuare la mappatura completa della presenza di amianto sul territorio regionale e definiscono la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.
Il compito di mappatura della presenza di amianto è dato ad ARPAV, che richiede ai gestori/proprietari di trasmettere le informazioni relative ai propri immobili, di qualsiasi tipologia d’uso, che presentino materiali in amianto o contenenti amianto, compilando per ciascun sito una “Scheda rilevamento dati” e successivamente di inserirla in rete (Istruzioni per la compilazione della scheda).
La compilazione via web va effettuata collegandosi allo specifico sito http://89.96.234.243/amianto/ scegliendo il tasto di “Inserimento dati”. A fine compilazione verrà creato il file “amianto_map_XXX.dyr” che dovrà essere inviato ad ARPAV via PEC all’indirizzo
dr*@pe*.it
specificando nell’oggetto “Invio dati per mappatura amianto” e indicando:
- Nome e indirizzo dell’azienda
- Nome del referente che ha seguito la compilazione della scheda
- Numero telefonico ed e-mail
Per ogni eventuale chiarimento o richiesta di informazioni telefonare al seguente numero:
045-8016907 il martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
oppure inviare una e-mail a:
am*****@ar**.it
Per consentire il rispetto dei termini previsti dalla Regione le nuove schede relative alla Banca dati dovranno essere compilate entro il 20 giugno 2017.
Si ricorda che nelle attività nelle quali vi sia presenza di materiali contenenti amianto ogni datore di lavoro deve valutare la sussistenza di situazioni di rischio per esposizione ad amianto per i propri dipendenti e definire le azioni da intraprendere per perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione.
L’individuazione della presenza di amianto è preliminare alla valutazione del rischio e alla definizione delle azioni da intraprendere.
La verifica della eventuale presenza di amianto e dello stato di conservazione è a carico del proprietario e/o del responsabile dell’attività che si svolge nell’immobile.
Il cittadino, non proprietario, che ritenga una copertura in cattivo stato di conservazione e che non rilevasse l’intervento da parte del proprietario, può rivolgersi al Comune segnalando il caso.
Una volta accertata la presenza di amianto occorre verificarne lo stato di conservazione e in caso di materiale degradato, fatiscente, si valuta se procedere alla bonifica. Lo stato di conservazione può essere valutato da un professionista.
A seconda del valore di questi indicatori è prevista: una valutazione biennale dello stato di conservazione, una bonifica entro 3 anni o la rimozione entro 12 mesi.
Si ricorda che la concessione di contributi per la bonifica dei materiali con amianto è subordinata all’inserimento del sito nell’archivio della mappatura regionale.
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