Appalti in agricoltura e sicurezza sul lavoro
La scorsa settimana abbiamo pubblicato un articolo sulle attenzioni da porre per realizzare un appalto di servizi “genuino” e non essere soggetti a contestazioni da parte degli organi ispettivi.
Completiamo l’argomento con una nota relativa alla sicurezza sul lavoro, la cui responsabilità ricade sull’azienda agricola e sull’impresa di servizi.
Ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 81/08 l’impresa appaltatrice deve autocertificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico e professionale per poter svolgere il servizio oggetto del contratto e i lavoratori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Nei singoli contratti devono essere specificamente indicati, a pena di nullità (articolo 1418 del Codice civile), i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri legati all’appalto.
Quando il committente è un datore di lavoro, egli deve promuovere la cooperazione e il coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. In attuazione di questo obbligo è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da “interferenze”. Anche il documento in questione dovrà essere allegato al contratto di appalto o di opera.
Da quanto precede si deve ritenere che anche i costi relativi a rischi da eventuali “interferenze”, per la parte a carico dell’appaltatore, dovranno essere inseriti nel costo della sicurezza.
Per ulteriori approfondimenti le aziende sono invitate a rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.
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