Appalto di servizi in agricoltura: attenzione alla genuinità
Nel corso del convegno di Confagricoltura su somministrazione di lavoro ad appalto di servizi è emerso il crescente interesse delle aziende agricole ad esternalizzare alcune operazioni colturali o intere fasi del ciclo produttivo. In base ad un’indagine interna all’associazione i servizi appaltati sono aumentati di circa il 30% dal 2014 al 2017. I motivi che spingono in tale direzione sono diversi: le difficoltà di reperire manodopera specializzata, una produttività del lavoro superiore, la specializzazione richiesta da determinate lavorazioni.
È evidente che non può essere il costo del lavoro, in quanto tale, il parametro di riferimento per l’affidamento in appalto di un servizio. Si sa bene che un costo eccessivamente basso nasconde quasi sempre delle retribuzioni irregolari e, a volte, anche lo sfruttamento dei lavoratori. Perciò, come sempre, si raccomanda la massima attenzione e il rispetto dei requisiti del cosiddetto appalto di servizi genuino, requisiti che di seguito ricordiamo.
Anzitutto ricordiamo che, in base all’art. 1655 del c.c., “l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio”. Ne deriva che l’impresa appaltatrice deve possedere i requisiti di idoneità tecnico e professionale per svolgere l’opera o il servizio oggetto del contratto d’appalto. L’appaltatore deve perciò risultare iscritto al registro delle imprese, da cui si potrà ricavare l’oggetto e la compagine sociale, dati non sempre sufficienti per l’accertamento della genuinità del soggetto. Si evidenzia poi che l’appaltatore si deve assumere il rischio d’impresa riferito all’opera o al servizio oggetto del contratto d’appalto, perciò il corrispettivo pattuito dovrà essere riferito all’opera o al sevizio e non alle ore di lavoro. Si sottolinea inoltre che deve essere l’appaltatore (e non il committente/utilizzatore) ad esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori e, sempre l’appaltatore, deve disporre delle attrezzature necessarie.
Il committente/utilizzatore deve verificare che l’appaltatore applichi il contratto collettivo di lavoro inerente all’attività svolta sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e dai sindacati più rappresentativi. Inoltre deve verificare la regolarità contributiva dell’appaltatore mediante la richiesta del Durc (documento unico di regolarità contributiva), il cui dato però si riferisce a periodi precedenti. A maggiore garanzia si consiglia quindi di richiedere le buste paga (o LUL, libro unico del lavoro) con le quali si può verificare la correttezza delle retribuzioni e dei versamenti contributivi. Si ricorda infine che il committente, nel caso di riscontro di irregolarità retributive o contributive, a norma dell’art. 29 del dgls 276/2003, è sempre chiamato a rispondere solidalmente.