Approvazione Testo unico FER: “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”

Il Consiglio dei ministri del 25 novembre ha approvato il decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili che entrerà in vigore a fine anno, dando così attuazione all’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Stando alle informazioni divulgate dal MASE, lo schema individua i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi. A seconda di tipologia, dimensione e localizzazione, sono previste tre strade amministrative: l’attività libera, la Procedura Abilitativa Semplificata o l’Autorizzazione unica.

Il testo approvato dispone che l’attività libera, non richiede dichiarazioni o atti di assenso, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l’autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni, mentre oggi il termine è di almeno 45 giorni. Nel caso di interventi di rifacimento o ripotenziamento di impianti esistesti o già autorizzati, a prescindere dalla collocazione dell’impianto, non occorre neanche l’autorizzazione paesaggistica. La “PAS”, procedura abilitativa semplificata, riguarda invece progetti che non richiedono procedimento di “permitting” e non sono assoggettati a valutazioni ambientali. Per quanto riguarda l’istanza di Autorizzazione Unica, questa va presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre quella soglia al MASE. Il MASE è, inoltre, competente per il permitting di tutti gli impianti off-shore: il rilascio dell’autorizzazione unica per questi non prevede la previa intesa della Regione interessata.

Tra le modifiche introdotte, su richiesta delle Regioni, per bilanciare esigenze di rinnovamento e semplificazione con quelle di continuità dell’azione amministrativa, figura la possibilità per le Regioni stesse di continuare a fare ricorso al procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per i progetti sottoposti a VIA di competenza regionale. La scelta del PAUR comporta in ogni caso il rispetto di un termine complessivo di due anni per il rilascio di tutti i titoli che consentono la realizzazione dei progetti.

Altra novità saliente, in attuazione di una specifica milestone del PNRR, riguarderebbe l’introduzione di una disciplina delle “zone di accelerazione” di derivazione europea: si tratta di aree particolarmente appropriate allo sviluppo di progetti da FER, individuate con atti di pianificazione sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, a cura delle Regioni in caso della terraferma e con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta MASE e di concerto con il MIT, per gli off-shore. Il progetto collocato in queste zone beneficia di misure di semplificazione avanzata, tra cui l’esenzione dalla VIA laddove il proponente abbia attuato misure di mitigazione dell’impatto ambientale eventualmente prescritte dalla VAS.

Queste le informazioni ad oggi disponibili. Attendiamo di prendere visione del testo per una valutazione più precisa dell’impatto che le nuove disposizioni potranno avere sul settore agricolo, dal momento che come abbiamo evidenziato in occasione dell’audizione alla Camera dei Deputati dello scorso settembre, diversi erano i punti critici del provvedimento.