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Attività di manipolazione su piante

Con la risoluzione n. 11 del 29 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha reso ancora più ufficiale il contenuto di una risposta che aveva fornito a Confagricoltura nel 2015 (si veda la nostra newsletter del 19/6/2015). L’argomento è il trattamento fiscale delle attività di manipolazione di piante acquistate da terzi, effettuate da vivaisti, qualora sia comunque rispettato il criterio della prevalenza delle piante prodotte nel proprio vivaio, rispetto a quelle acquistate da altri soggetti. E’ stabilito che rientrano nel reddito catastale agrario – e quindi non sono tassate Irpef – le seguenti attività:

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  1. concimazione ed inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente;
  2. trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale;
  3. altre attività̀ come la potatura, la steccatura e la rinvasatura.

Questo chiarimento ufficializzato costituisce un importante risultato positivo per tutto il settore del florovivaismo. 

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