Autorizzazioni nuovi impianti viticoli non utilizzate
Il 23 maggio 2019 scadono le autorizzazioni di nuovi impianti viticoli rilasciate con il bando del 2016 e non ancora utilizzate. Ricordiamo che in caso di mancato utilizzo di tali autorizzazioni entro il periodo di validità, la circolare 21923/2018 – che si rifà al testo unico del vino – dispone le seguenti sanzioni:
“In ottemperanza all’articolo 69 del testo unico del vino LEGGE n. 238 del 12 dicembre 2016, il produttore che non abbia utilizzato, nel corso del relativo periodo di validità, un’autorizzazione concessa per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative seguenti:
- tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune di mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;
- due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;
- un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l’autorizzazione.
Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione ma comunque non superiore al 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento. Al produttore che rinunci all’autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l’esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola per due anni.”