BCAA6-Si può rispettare l’obbligo non lavorando i terreni per 60 giorni consecutivi

Torniamo sull’obbligo previsto dalla norma Bcaa6 della condizionalità (copertura del suolo per 60 giorni consecutivi  nel periodo compreso tra il15 settembre al 15 maggio) in quanto molti agricoltori continuano a chiederci come va ottemperato.

La norma, che si applica a tutti i terreni agricoli (seminativi e colture permanenti) si può applicare in due modi alternativi:

  • lasciando in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi da conteggiare dopo il 15 settembre;
  • creando una copertura vegetale seminando una cover crop oppure favorendo l’inerbimento spontaneo non lavorando il terreno per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo che va dal 15 settembre al 15 maggio dell’anno successivo.

Per  “inerbimento spontaneo” si intende infatti l’assenza di lavorazioni che compromettono la copertura vegetale del suolo. Sono comunque ammesse operazioni come la discissura, la rippatura, l’iniezione o distribuzione di effluenti non palabili con tecniche basso emissive. Riprendendo dal decreto sulla nuova condizionalità. Nelle disposizioni del Ministero e di Agea viene  inoltre precisato che il grado di copertura vegetale può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Laddove è possibile si può sfruttare il periodo di divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio di spandimento degli effluenti zootecnici, per assolvere contemporaneamente a norme di condizionalità rafforzata quali:

– CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

– BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza;

– BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.

Ricordiamo che sono previste delle deroghe all’impegno che possono applicarsi nei seguenti casi:

  • cause di forza maggiore, come, ad esempio, la presenza di condizioni climatiche anomale dichiarate da autorità competenti che impediscono la semina e/o le lavorazioni del suolo, o la presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute;
  • in presenza di terreni interessati da interventi di ripristino di habitat o biotopi che prevedono il mantenimento del terreno nudo nel periodo di impegno;
  • semina di colture a perdere per la fauna;
  • lavorazioni funzionali ad interventi di miglioramento fondiario;
  • per la pratica del maggese, laddove essa sia una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base delle condizioni pedo-climatiche locali, a partire dal 1° marzo dell’annata agraria precedente. In questo caso sono consentite al massimo due lavorazioni nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno di tale annata agraria;
  • nel caso di colture sommerse come il riso.