CCNL: rinnovato il contratto dei quadri e degli impiegati agricoli
Lo scorso 23 febbraio è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i quadri e impiegati agricoli per il quadriennio 2016-2019. Il rinnovo è stato siglato da tutte le organizzazioni datoriali e dai sindacati dei lavoratori.
Nonostante la difficile congiuntura che sta attraversando il settore, ai lavoratori è stato garantito il recupero del potere d’acquisto. Rilevante importanza costituisce l’istituto della flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro.
Si sottolineano di seguito gli aspetti salienti dell’accordo di rinnovo.
- Aumento retributivo: è stato concordato un aumento retributivo del 2,5 per cento in unica soluzione con decorrenza 1° gennaio 2017; nulla è stato riconosciuto per l’anno 2016, né è stata prevista alcuna una tantum per i periodi di carenza.
- Orario di lavoro: è stata estesa la possibilità di utilizzare l’orario modulare o multi periodale, ossia quella forma di orario flessibile che consente in certi periodi dell’anno di superare l’orario ordinario senza corresponsione di maggiorazioni. Il tetto annuo delle ore utilizzabili è stato elevato da 75 a 85.
- Straordinario: è stata ampliata la possibilità di ricorrere al lavoro straordinario, attraverso l’elevazione dei limiti giornalieri (da 2 a 3 ore), settimanali (da 12 a 18 ore) e annuali (da 250 a 300 ore).
- Premio di produzione: sono state definite linee guida per favorire l’erogazione a livello territoriale di elementi retributivi legati all’aumento della produttività, dell’efficienza, della qualità del lavoro. Si tratta di un importante strumento per modernizzare l’organizzazione del lavoro e, al contempo, per incentivare i prestatori di lavoro.
- Categoria dei quadri: è stato riconosciuto un autonomo inquadramento alla figura dei quadri, fino ad oggi ricompresi tra gli impiegati di prima categoria, senza incremento di costi;
- Permessi: è stata meglio definita e circoscritta la disciplina dei permessi (3 giorni) di cui all’art. 24 del CCNL che dovranno essere motivati, documentati, goduti entro l’anno di maturazione e non potranno essere cumulati con le ferie;
- FIA sanitario: è stato chiarito che la rinuncia del lavoratore all’iscrizione al fondo vale fino ad eventuale revoca (e non deve quindi essere rinnovata ogni anno). È stato adeguato il contributo per il finanziamento del fondo a carico del datore di lavoro che passa quindi da 420 a 470 euro annui a decorrere dal 2017.
Merita di essere sottolineato, infine, che sono state respinte alcune richieste pressanti da parte dei sindacati, contenute nella piattaforma, riguardanti argomenti che avrebbero potuto incidere negativamente sull’attività imprenditoriale, quali quelle relative all’ampliamento del diritto di precedenza per i lavoratori a tempo determinato, all’eliminazione della sesta categoria impiegatizia, alle limitazioni alla nuova disciplina del demansionamento e dei controlli a distanza prevista dal Jobs Act.
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