Commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli: Aggiornate le norme sui controlli di conformità
L’AGEA, in applicazione del D.M. n.672762 del 20 dicembre 2024, ha ridefinito le diposizioni attuative in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli e delle banane (circolare del 7 febbraio 2025). La normativa italiana va così a recepire quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2023/2430 della Commissione.
Si ricorda infatti che le norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli sono in vigore da molti anni e, quanto ora previsto, non va a modificare la sostanza degli adempimenti.
NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumo allo stato fresco possono essere
commercializzati solo se conformi ad un sistema di norme che si applica in tutte le fasi della
commercializzazione, compresa l’importazione e l’esportazione, salvo disposizioni contrarie della
Commissione europea. I prodotti ortofrutticoli freschi, pertanto, sono assoggettati alle seguenti
norme e possono essere commercializzati soltanto se rispondono a criteri di qualità sanitaria, di
equità, di commerciabilità e se è indicato il paese di origine:
– Norme di commercializzazione generale (Norma generale) riportate nella parte A dell’allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023;
– Norme di commercializzazione specifiche (Norme specifiche) riportate nella parte B, dell’allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023, riguardano specifici prodotti, di seguito elencati: mele; agrumi; kiwi; lattughe, indivie ricce e scarole, pesche e nettarine; pere; fragole; peperoni dolci; uve da tavola; pomodori; banane.
All’interno dell’Unione non possono essere messi in vendita, consegnati o commercializzati
prodotti ortofrutticoli freschi secondo modalità non conformi alle citate norme.
BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI (BDNOO)
Gli operatori ortofrutticoli (grossisti, esportatori, organizzazioni dei produttori e loro associazioni, GDO, imprenditori agricoli ecc..) sono tenuti ad iscriversi alla Banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli quando ricorrono determinate condizioni.
Sono tenuti ad iscriversi gli imprenditori agricoli, non associati ad OP/AOP/GP od a cooperative ortofrutticole, con un volume annuo commercializzato, superiore a € 60.000 IVA esclusa, per i prodotti di cui all’ art. 1 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) 2023/2429. Nella sostanza si tratta dei prodotti ortofrutticoli freschi contenuti nell’allegato I parte IX Reg. (UE) 1308/2013 (vedi tabella in fondo all’articolo).
Non sono tenuti ad iscriversi alla banca dati gli Imprenditori agricoli:
- che vendono, consegnano o avviano prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento,
d’imballaggio o deposito, situati nell’ambito nazionale di produzione;
- che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli ad impianti di trasformazione;
- che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore finale;
- che conferiscono i prodotti ortofrutticoli esclusivamente ad OP/AOP/GP o cooperativa;
- non associati ad OP/AOP/GP o a Cooperativa con volume annuo di prodotto
commercializzato dei prodotti i cui all’art. 1 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE)
2023/2429 inferiore a € 60.000 esclusa Iva. Tale importo è riferito all’anno precedente.
Le imprese, anche se di nuova costituzione, che rispondono ai precitati requisiti, sono tenute a richiedere l’iscrizione in BDNOO entro e non oltre 60 giorni dall’inizio dell’attività e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell’anno in cui si è realizzata tale condizione, così come ogni modifica, integrazione o variazione dei dati dichiarati, ai fini dell’iscrizione. Ogni variazione relativa all’azienda e ai prodotti, dovrà quindi essere comunicata entro 60 giorni, anche per tutte le modifiche successive all’iscrizione.
La gestione della Banca dati è affidata ad AGEA che la gestisce sul portale SIAN. I controlli sono affidati ad Agecontrol.