Concessione dei terreni per lo spargimento degli effluenti zootecnici: attenzione alle nuove regole

L’entrata in vigore del Quarto Programma d’Azione Nitrati (DGR n. 813 del 22 giugno 2021):

porta delle novità anche per la cessione dei terreni in assenso per lo spargimento degli effluenti zootecnici.

L’atto di assenso dovrà avere una durata minima di 1 anno e massima di 5 anni. Inoltre dovrà garantire la cessione dei terreni per l’intero anno civile (dal 01 gennaio al 31 dicembre), escludendo frazioni d’anno. Infine, la validità dell’atto di assenso decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sottoscrizione (ad esempio: un atto di assenso sottoscritto ad agosto 2022 sarà valido a partire dal 01 gennaio 2023).

Secondo quanto previsto nel Quarto Programma d’Azione Nitrati l’azienda produttrice di effluenti deve comunicare al soggetto che concede i terreni, gli interventi di distribuzione agronomica di effluenti zootecnici/digestato/acque reflue effettuati al fine di garantire la corretta informazione per il rispetto del MAS (Massima Applicazione Standard); deve inoltre garantire il non superamento dell’apporto di azoto al campo di 170 kg di azoto annui per ettaro in zona vulnerabile, oppure di 340 kg di azoto annui per ettaro in zona ordinaria.

  • il soggetto concedente i terreni in assenso deve recepire dall’utilizzatore degli stessi terreni le informazioni sugli interventi di spandimento agronomico effettuati e non può spargere effluenti zootecnici di altre aziende, ma può effettuare concimazioni chimiche integrative garantendo il rispetto del MAS delle colture (vedi tabella MAS).

Per ulteriori chiarimenti gli agricoltori interessati possono rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.

Scarica modello atto di assenso

Scarica tabella Mas