Contratti in conto lavorazione/ soccida verde: chiarimenti Regione Veneto
Con apposita nota la Regione Veneto (Unità Organizzativa Fitosanitario) entra nel merito delle forme di coltivazioni di materiali di moltiplicazione che per una parte del loro ciclo di produzione vengono attuate presso un’altra impresa in forza di un contratto di coltivazione.
In sostanza nella nota si ribadisce che “Per poter circolare da un sito di produzione di un Operatore Professionale ( A ) ad un diverso sito di produzione di un altro Operatore Professionale (B ), i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti (piante, parti di piante, ecc. ) devono essere accompagnati da un passaporto delle piante che attesta che, prima dello spostamento, detti vegetali sono conformi ai requisiti fitosanitari stabiliti”.
Analogamente dovrà avvenire per lo spostamento dall’Operatore (B) all’Operatore (A) , al termine delle operazioni colturali eseguite nel sito di produzione dell’Operatore (B).
Da tutto ciò si evince che sia l’Operatore Professionale (A) che l’Operatore Professionale (B) dovranno essere registrati al RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) e autorizzati all’uso del Passaporto.