Contributo a fondo perduto: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Ricordiamo che entro giovedì 13 agosto 2020 deve essere presentata la domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, spettante alle imprese che hanno subito una riduzione dei ricavi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Il contributo, che è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza dei ricavi, è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 22/E del 21 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti ulteriori chiarimenti.

Imprese agricole in regime di esonero IVA:

Rientrano nei soggetti che ne possono beneficiare; la riduzione del fatturato va calcolata considerando le operazioni per le quali l’acquirente ha emesso l’autofattura. Se l’impresa esercita l’attività esclusivamente nei confronti di consumatori finali, si fa riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia dei 7.000 euro, il limite per l’applicazione del regime di esonero.

Passaggi interni:

Si tratta delle fatture emesse per i passaggi dei beni tra le diverse attività; è un’operazione assai frequente, soprattutto nelle attività agrituristiche. Anche queste operazioni devono essere considerate per il conteggio del fatturato.

Fatturato pari a zero:

Nel caso in cui il fatturato sia pari a zero sia nei mesi di aprile 2019 che nel mese di aprile 2020, il contributo non spetta. Ma è comunque riconosciuto sia nel caso di soggetto che ha iniziato l’attività a partire dall’1/1/2019, sia nel caso di soggetto che ha domicilio fiscale o sede operativa in uno dei Comuni colpiti da evento calamitoso, il cui stato di emergenza era ancora attivo alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19).