Contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’anno 2017

La deliberazione del 1 giugno 2017 n. 384/2017/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza.

Il contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’anno 2017 è pari: • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,33 per mille dei ricavi relativi all’anno 2016 risultanti dall’ultimo bilancio approvato; • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2016 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII. Nella deliberazione n. 384/2017/A l’Autorità ha disposto, altresì, un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas e che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati e relativi all’esercizio 2016.

Il versamento del contributo non è dovuto per titolari di impianti la cui potenza totale e’ inferiore a 100 kw,  per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Il contributo 2017 deve essere versato entro il 15 settembre 2017.

I soli soggetti obbligati al versamento del contributo sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 30 settembre 2017, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica operatori dell’Autorità.

Sono esonerati dagli obblighi di comunicazione i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici il cui versamento non è dovuto in quanto inferiore o uguale alla somma di euro 100,00 (cento/00). Al riguardo, il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità ha disposto, con Determinazione n. 139/DAGR/2017, le modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo e che il contributo in questione deve essere versato tramite bonifico sui conti corrente bancari intestati all’Autorità presso il proprio Istituto cassiere

Per informazioni e chiarimenti si prega visitare la sezione “Chiarimenti sul contributo per il funzionamento dell’Autorità” nell’area dedicata agli operatori del sito internet dell’Autorità oppure è possibile contattare l’Autorità esclusivamente al seguente indirizzo e-mail:

co**************@au******.it











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