Coronavirus: indennità per lavoratori autonomi e operai agricoli

Con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020 l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle indennità di sostegno al reddito riconosciute dal decreto legge n. 18/2020 ad alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati. Si evidenziano di seguito alcuni aspetti di particolare rilievo per il nostro settore: l’indennità di 600 euro per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata INPS), spetta – oltre che ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri – anche ai loro coadiuvanti familiari e agli imprenditori agricoli professionali (art. 28 del d.l. n.18/2020); l’indennità di 600 euro per gli operai agricoli a tempo determinato spetta a coloro che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e non siano titolari di pensione. L’INPS non prevede alcun tipo di incompatibilità o incumulabilità tra questa indennità e i trattamenti di cassa integrazione in deroga (art. 30 del d.l. n.18/2020); le domande di disoccupazione agricola – per le quali è stata disposta la proroga – saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al 1° giugno 2020 (art. 32 del d.l. n.18/2020). Gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti per la presentazione delle domande.