Covid: Decreto Natale del 18 dicembre 2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

  • Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le cd. zone “rosse” (art. 3 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020);
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cd. zone “arancioni” (art. 2, d.P.C.M. 3 dicembre 2020), tuttavia sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia,
  • durante il periodo tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è inoltre consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi,
  • la violazione delle misure disposte dal d.l. in parola e di quelle del d.l. n. 158 /2020 viene sanzionata ai sensi dell’art. 4 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, chiusura attività, ecc.), del d.l. n. 19 /2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020.

Contributo a fondo perduto per i ristoratori

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021) in favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre:

  • hanno la partita IVA attiva,
  • ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati all’allegato 1 del d.l. in commento.

Il contributo:

  • non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020,
  • spetta solo ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del d.l. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro,
  • è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,
  • è pari al contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 34 del 2020,
  • non può essere superiore a euro 150.000,00,
  • si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, c. da 7 a 14, del d.l. n. 34/2020.

Allegato 1: i Codici Ateco che beneficeranno dell’aiuto economico

561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
562910 – Mense
562920 – Catering continuativo su base contrattuale
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

Per le gionate del 21, 22, 23 Dicembre 2020 rimane valida l‘ordinaza regionale.

Si allega: