Credito imposta sanificazione e dispositivi di protezione Covid 19

Entro il 4 novembre è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute, necessaria per ottenere il relativo credito d’imposta.

Il credito spetta nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, nel limite di euro 60.000. Nel caso in cui le richieste superassero il plafond disponibile (200 milioni di euro), l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.

Rientrano tra le spese ammissibili:

  • le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati;
  • le spese per l’acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
  • le spese di acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • le spese di acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
  • le spese di acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito può essere utilizzato:

  • nella dichiarazione dei redditi 2022 per il periodo 2021;
  • in compensazione nel modello F24, dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.

La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato.