Le
micro, le piccole e le medie imprese (PMI), i professionisti e le
ditte individuali, in base alle disposizioni contenute
nell’articolo 56 del D.L. “Cura Italia” beneficiano di una
moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa
220 miliardi di euro. Nella sostanza vengono congelate fino al 30
settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per
anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate
di prestiti e canoni in scadenza.
In
cosa consistono le misure di moratoria
Le
misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate
dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:
La
possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture
a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti
esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del
17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o
dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in
parte fino al 30 settembre 2020;
La
proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei
prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
La
sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o
dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020,
per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. E’
facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera
rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.
Le
imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie
Le
micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia,
appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della
Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250
dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure
il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese
anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Quali
sono i requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la
moratoria dei finanziamenti
L’impresa,
al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in
bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate
come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie
sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate
scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di
90 giorni.
Dato
che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come
evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le
misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono
considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione
utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può
ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in
bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o
ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24
mesi precedenti.
Le
modalità e i soggetti a cui presentare la comunicazione
Tutte
le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti
abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare
le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse
comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge
“Cura Italia”.
Le
comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata
in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo
2020. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa
anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano
di tenere traccia della comunicazione con data certa.
E’
opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o
l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori,
tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste
anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio
quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le
banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad
esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le
rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo
scorso.
Nella
comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
• il
finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di
moratoria;
• “di
aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale
conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
• di
soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o
media impresa;
• di
essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
Se
il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica
Nel
caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni
pubbliche la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 gg
dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza
ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo
il principio del silenzio assenso.
Quali
condizioni economiche si applicano alla moratoria
La
normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori
oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.
Per ulteriori
informazioni le aziende interessate possono rivolgersi agli uffici
di Confagricoltura.
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