Dcpm 10 aprile e nuova ordinanza regionale: cosa cambia
Dalla data del14 aprile 2020, con efficacia fino al 3 maggio 2020, sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo DPCM del 10 aprile 2020. Contestualmente cesseranno i loro effetti i precedenti DPCM. Restano ferme le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. A tal proposito in data 13 aprile la Regione Veneto ha emanato apposita ordinanza regionale. Si riassumono i temi più di interesse per il settore agricolo contenuti del DPCM 10 aprile e dell’Ordinanza Regione Veneto N.40. Per quanto di interesse agricolo, e in relazione a quanto richiesto da Confagricoltura sono state inserite le seguenti attività: 02. Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali; 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura; 81.30 Cura e manutenzione del paesaggio esclusa la realizzazione. Silvicoltura Per quanto riguarda il codice Ateco 02, è stato inserito nella sua interezza, comprendendo quindi la silvicoltura e altre attività forestali, l’utilizzo delle aree forestali, la raccolta di prodotti selvatici non legnosi ed i servizi si supporto per l’attività stessa. Inoltre è stato inserito nella sua interezza il codice Ateco 16 – Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (in precedenza era presente solo il codice16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno). Essendo stati confermati i codici relativi alla produzione di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata ed il commercio all’ingrosso di combustibili solidi, si può ritenere che la maggior pare delle attività connesse alla filiera legno-energia sono riammesse. Manutenzione del verde E’ stato inserito il codice Ateco 81.30 Cura e manutenzione del paesaggio con l’esclusione della realizzazione, per cui è possibile svolgere le seguenti attività: cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali; cura e manutenzione di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d’acqua, sistemi di scolo). Agriturismo Il codice 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole non è stato previsto. L’apertura degli agriturismi ed il prosieguo delle loro attività può quindi considerarsi consentita solo in quanto funzionale ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto, come precisato nelle FAQ (risposte a specifici quesiti) della Presidenza del Consiglio. Sempre nelle FAQ (risposte a specifici quesiti) viene precisato che non spetta all’operatore agrituristico verificare se l’ospite rispetta o meno le limitazioni della movimentazione delle persone. In conclusione, ad oggi, gli agriturismi potrebbero proseguire la loro attività solo nei confronti di ospiti che necessitano di un alloggio per raggiungere agevolmente il luogo di lavoro per svolgimento di attività non sospesa, ivi compresi ovviamente il personale delle strutture sanitarie, ovvero per garantire un alloggio a familiari/parenti di persone ricoverate in strutture ospedaliere in prossimità (in tal caso svolgendo una funzione di pubblica utilità). Ciò detto occorre ricordare che il punto 2) dell’art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 specifica che “Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, di cui abbiamo già dato comunicazione”. Florovivaismo Il Florovivaismo è incluso tra le attività produttive consentite così come per i suoi prodotti è permessa la vendita inclusi anche semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti. Tale vendita, come chiarito dalle FAQ (risposte a specifici quesiti) e da diversi comunicati stampa ufficiali del Governo e del Mipaaf, si deve intendere consentita anche al dettaglio per le aziende aventi codice 01, si può pertanto considerare possibile l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, che in ogni caso dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore. Rimane sempre possibile, anche considerando le disposizioni limitative – sempre possibili – previste da alcune Regioni, la vendita al dettaglio di fiori e piante a distanza e cioè con tramite internet, telefono etc. e prevedendo la consegna a domicilio. Misure di sicurezza Dovranno sempre essere garantiti comunque, come per tutti i punti vendita e commercializzazione ammessi, sia nell’area esterna che interna dei locali, il rispetto da parte di tutti i presenti delle misure di distanziamento di almeno due metri e l’utilizzo di mascherine e guanti o gel igienizzante (se il compratore non dovesse esserne provvisto, sarà il venditore a doverli fornire) ed il contingentamento degli ingressi attraverso un unico accesso per evitare gli assembramenti nei locali. Viene raccomandato che tutte le attività ammesse, siano espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (con la vigilanza da parte dello Spisal) ed il monitoraggio della temperatura dei dipendenti, mandando a casa chi dovesse averla superiore a 37,5°. Per delucidazioni specifiche si allegano le risposte alle FAQ della Regione Veneto |