Decreto 22 marzo 2020: le attività ammesse e quelle sospese
Il decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo per limitare il diffondersi del Coronavirus, ha decretato il blocco fino al 3 aprile delle attività produttive “non strettamente necessarie, cruciali e indispensabili a garantirci beni e servizi essenziali”.
L’agricoltura, con i relativi servizi a monte e a valle della produzione (come le operazioni di contoterzisti, l’acquisto dei mezzi tecnici, l’assistenza fiscale, ecc..), insieme a tutta la filiera dell’agroalimentare, è considerate attività necessaria e strategica, per cui non è soggetta al blocco. Naturalmente le attività vanno attuate osservando con cura il protocollo anticontagio che ciascuna azienda deve aver adottato per la tutela dei propri lavoratori e per concorrere responsabilmente al primario obiettivo di limitare l’epidemia.
Nello specifico NON SONO SOSPESE tutte le attività relative ai Codici Ateco individuati dall’allegato 1 del decreto (che trovate in basso) tra i quali figura il codice 01 relativo all’attività agricola.
Per quanto riguarda il settore agricolo in particolare, nell’art.1, comma 1, lettera f) è previsto che “è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.”
Si sottolinea il riferimento ai prodotti agricoli ed alimentari, quindi includendo tutti i prodotti,
compresi quelli delle attività florovivaistiche che sono incluse nel codice ATECO 01. Si tratta di un importante risultato che consente di proseguire senza problemi l’attività del settore primario nel suo complesso. Rimangono ferme invece le indicazioni relative alla vendita al dettaglio per la
quale si rinvia alle precedenti note.
Non figurano, e sono quindi da ritenersi sospesi, alcuni codici Ateco connessi comunque anche alle imprese agricole tra i quali il codice relativo alla manutenzione del verde o alla selvicoltura.
In questi casi è possibile continuare a svolgere queste attività SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se tale attività sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al citato elenco allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali che continuano ad essere regolarmente erogati.
In tali casi, i titolari delle imprese che hanno attività produttive dovranno darne comunicazione alla prefettura della propria provincia tramite apposito modello disponibile sul sito web della Prefettura specificando le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite (è sufficiente indicare le principali, fino ad un massimo di cinque soggetti beneficiari).
Nessuno dichiarazione è dovuta invece per i codici Ateco 01 (attività agricola).