Decreto rilancio: misure in materia di lavoro

Nel corso dell’esame parlamentare per la conversione in legge del decreto legge “Rilancio” sono state introdotte nuove disposizioni relativamente agli ammortizzatori sociali. Una di esse riguarda il periodo di cassa integrazione, infatti, coloro che abbiano fruito integralmente delle prime quattordici settimane di cassa integrazione possono chiedere le ulteriori quattro settimane, limitatamente ad una quota delle risorse disponibili, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Inoltre, fatta eccezione di determinate aziende multilocalizzate, l’attribuzione della concessione della CIG in deroga viene trasferita dalle regioni all’INPS, limitatamente alle settimane successive alle prime nove già riconosciute. In tema di lavoro agile, che il decreto prevede che fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni prevedono che possa essere applicato dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente. In materia di contratti a termine, nel corso dell’esame in V Commissione, è stato disposto che per gli apprendisti e per i titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, a cui sia stata sospesa l’attività̀ lavorativa in conseguenza dell’emergenza, il termine dei relativi contratti è prorogato in misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato disposto in Commissione l’utilizzo di 200 mln di euro per il 2020 per il finanziamento da parte dell’INAIL di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art.95, c.6-bis)