Dichiarazione dei redditi e attività di allevamento: Il registro di carico e scarico dei capi allevati è fondamentale per la corretta applicazione delle norme fiscali

In questi giorni i contribuenti sono alle prese con le dichiarazioni dei redditi.

Riepiloghiamo le norme specifiche con riferimento all’attività agricola di allevamento.

Dal punto di vista fiscale, si deve innanzitutto verificare se il fondo agricolo dispone di una potenzialità produttiva tale da coprire almeno un quarto del fabbisogno alimentare degli animali. Se è così, il reddito da allevamento è tassato sulla base catastale del reddito agrario dei terreni condotti. Viceversa, per i capi eccedenti tale soglia, il reddito è considerato “d’impresa” (forfettario), calcolato secondo tabelle ministeriali.

Con il Decreto Ministeriale del 15/3/2019, sono stati fissati i parametri per poter definire gli animali ricompresi nel reddito agrario, e gli elementi per determinare il reddito degli animali

eccedenti.

Pertanto, per determinare il reddito da allevamento, è necessario:

– determinare il numero di capi che possono essere allevati nei limiti del reddito agrario;

– individuare i capi eccedenti, confrontando il numero totale di capi allevati (risultante dal registro di carico e scarico) con il numero dei capi di cui sopra; l’eventuale eccedenza costituisce reddito d’impresa;

– calcolare il reddito d’impresa forfettario, moltiplicando gli specifici coefficienti per i capi eccedenti.

Il registro di carico e scarico ha quindi un ruolo fondamentale, perché è l’unico strumento riconosciuto per determinare il numero dei capi allevati, e quindi per la corretta applicazione delle norme fiscali.

Si tratta di un registro diverso rispetto a quelli sanitari e dell’anagrafica zootecnica (BDN).

La tenuta del registro è obbligatoria dal momento in cui si superano i limiti di capienza dei capi rispetto alla potenzialità del terreno. È tuttavia vivamente consigliato tenerlo in ogni caso, per poter fornire prova dell’assenza di eccedenze tassabili. La Corte di Cassazione (Sentenza n. 13476/2001) ha precisato che la mancata o irregolare tenuta del registro comporta l’inattendibilità della contabilità, legittimando l’Agenzia delle Entrate a ricalcolare il reddito tassabile.  Gli animali allevati durante l’anno devono essere distinti per specie e categoria. Sono considerati imponibili gli animali che concludono il ciclo di allevamento nell’anno o che vengono venduti prima della conclusione del ciclo.