Differimento dei termini di approvazione dei bilanci chiusi al 31/12/2020
Il cosiddetto “Decreto Milleproroghe” interviene sui termini ordinari di convocazione delle assemblee dei soci chiamate ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, e sulle modalità di svolgimento delle stesse.
Nello specifico l’art. 106 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, c.c. e dall’art. 2478-bis, l’assemblea ordinaria possa essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, vale a dire entro il 29 giugno 2021; per tutte le società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.), le cooperative e le mutue assicuratrici, è ammesso che con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
È altresì consentito che l’assemblea si svolga, anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Con specifico riferimento alle S.r.l., inoltre, l’espressione del voto potrà avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie.
Tutte le deroghe così indicate si potranno applicare a condizione che le assemblee si tengano entro il 31 luglio 2021.
Il termine per il deposito dei bilanci stessi rimane invariato e, conseguentemente, vanno trasmessi al Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data di approvazione.