Dilazione avvisi bonari
Il D.L. n. 21/2022 (“Decreto Ucraina”) prevede il raddoppio del termine entro il quale devono essere pagate le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità notificate dall’Agenzia delle Entrate: si passa dagli ordinari 30 giorni a 60 giorni, decorrenti dalla notifica della comunicazione.
Si tratta degli “avvisi bonari” inviati ai contribuenti a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni, dal quale emergono irregolarità che comportano il pagamento di imposte, ritenute e contributi. In questo modo il contribuente può sanare la propria posizione con il pagamento della sanzione ridotta al 10%, invece di quella ordinaria del 30% che si applica in caso di iscrizione a ruolo.
L’agevolazione si applica alle comunicazioni di irregolarità che scadono tra il 21 maggio (data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto) e il 31 agosto 2022. Tuttavia, riguarda solo i contribuenti che effettuano il pagamento dell’avviso bonario in un’unica soluzione; per coloro che hanno scelto il versamento in rate trimestrali restano gli ordinari termini di pagamento, e cioè la prima rata entro 30 giorni e quelle successive entro l’ultimo giorno del trimestre.
Si ricorda che, in ogni caso, le somme da versare possono essere compensate con eventuali crediti fiscali.
L’estensione dei termini di pagamento va inoltre coordinata con la norma della sospensione feriale prevista dal 1° agosto al 4 settembre. Quindi, se l’avviso bonario è notificato nel mese di luglio, ai 60 giorni deve sommarsi il suddetto periodo feriale. Se, invece, è notificato nel mese di agosto, il termine di sessanta giorni decorre dal 5 settembre.