Direttiva Nitrati: approvato dalla Regione il Quarto Programma d’Azione. Dal 1° ottobre i divieti di spandimento
Con deliberazione n. 813 del 22 giugno 2021 la Giunta regionale ha approvato il Quarto Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto, ciò in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE e a seguito della procedura d’infrazione avviata contro il nostro Paese dall’Unione Europea per non aver applicato correttamente le disposizioni comunitarie.
Ricordiamo che il Programma di Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola contiene le misure di tutela ambientale che devono essere rispettate da parte delle aziende che effettuano l’uso di effluenti di allevamento e di concimi azotati nelle zone più suscettibili all’inquinamento delle acque da nitrati.
Rispetto al Terzo Programma d’Azione, approvato con DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, l’aggiornamento prevede una serie di modifiche di cui riportiamo di seguito alcuni punti, ma che saranno oggetto di opportune informative ed approfondimenti prima dell’entrata in vigore che avverrà in due tappe.
La prima sarà il 1° ottobre 2021 e riguarderà le misure sui divieti stagionali (es. spandimenti) che saranno collegati con le disposizioni relative all’inquinamento dell’aria da PM10. E’ prevista l’integrazione del Bollettino Agrometeo Nitrati con le indicazioni del Bollettino PM10, come disposto dalla DGR n. 238/2021, al fine di gestire in modo organico l’informazione sui divieti e le condizioni di spandimento.
Il 1° gennaio 2022 invece entreranno in vigore le restanti misure, che comportano nuove prescrizioni e nuovi adempimenti amministrativi, in particolare per quanto riguarda l’uso di fertilizzanti azotati ottenuti da fanghi di depurazione, scarti industriali, rifiuti.
Riepiloghiamo di seguito alcuni punti modificati dal nuovo programma d’azione.
- Corsi d’acqua: il rispetto delle distanze verrà applicato a tutti i corsi d’acqua, con la sola delle eccezioni di scoline, fossi collettori, corpi idrici pensili.
- Incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati e dei fertilizzanti a base di urea simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura ( es. su terreno a no tillage), o su prati stabili.
- Prescrizioni specifiche per i fertilizzanti immessi ottenuti mediante l’impiego di fanghi, rifiuti, scarti industriali oltre che per fanghi di depurazione e altri rifiuti.
- Nuove prescrizioni inerenti i Siti Natura 2000.
- Integrazione di divieti d’uso del digestato in particolari situazioni e modifica della frequenza di analisi.
- Introduzione di una maggiore flessibilità (da 30 a 90 giorni) per l’accumulo in campo di letami (ad eccezione che per le lettiere esauste degli avicunicoli).
- Eliminazione dell’obbligo di 90 giorni di stoccaggio per le acque reflue.