EMISSIONI ODORIGENE: GLIINDIRIZZI PER LA GESTIONE COMPRENDONO NCHEGLI ALLEVAMENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE GENERALE E AD A.I.A.

Lo scorso 28 giugno è stato pubblicato sul sito del MASE il decreto direttoriale con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha adottato specifiche linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali.

Tali indirizzi  intendono fornire un quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale.

In particolare, gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del D.lgs. 152/2006, norma che disciplina, su un piano generale, le emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Gli indirizzi si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della parte quinta del D.lgs. 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale (AUA), autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). Si applicano, inoltre, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Più in generale, gli indirizzi contenuti nel decreto possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle normative di settore (come avviene per la procedura di screening, per la procedura di VIA, ecc.).

Fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, il nuovo provvedimento fornisce un primo elenco di riferimento di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno; tra queste attività sono compresi gli allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA.

L’elenco ha natura puramente indicativa e può essere sempre aggiornato, integrato e modificato dalle autorità regionali, in funzione delle specificità territoriali e delle concrete casistiche riscontrate.

Tali attività devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività contenuti nell’elenco di riferimento o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali.

Si ribadisce che rimane titolarità delle autorità regionali individuare, nel rispetto delle norme generali di legge, i casi in cui le domande di autorizzazione devono contenere la descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo ed in cui l’autorizzazione è legittimata a regolamentare le emissioni odorigene, nonché lo specifico contenuto istruttorio che deve caratterizzare la domanda di autorizzazione e la seguente procedura autorizzativa. Ciò al fine di fornire un quadro di riferimento al gestore nell’adempimento della presentazione di una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene in sede di domanda di autorizzazione.