Esonero contributivo per i nuovi lavoratori autonomi under 40

L’INPS ha fornito indicazioni operative sullo sgravio contributivo per nuovi i lavoratori autonomi agricoli under 40, previsto dalla legge di bilancio per il 2018.

Ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 40 anni che si iscrivono all’apposita gestione INPS nel 2018 viene infatti riconosciuto lo sgravio dei contributi pensionistici al 100 per cento per i primi 3 anni di iscrizione, al 66 per cento per il quarto anno e al 50 per cento per il quinto.

L’esonero riguarda solo i contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), ossia quelli che vanno a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dello IAP. Devono dunque essere corrisposti gli altri contributi dovuti dagli interessati, quali quelli relativi alla maternità e quelli antinfortunistici (questi ultimi limitatamente ai coltivatori diretti perché gli IAP non sono soggetti all’assicurazione INAIL).

Lo sgravio dai contributi IVS per i giovani agricoltori non è cumulabile, per espressa previsione di legge, “con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento”. Si ricorda in proposito che a partire da quest’anno (2018), l’aliquota per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche è pari al 24% per tutte le categorie di lavoratori agricoli autonomi (CD e IAP), senza differenze di età o collocazione geografica.

L’agevolazione è soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di stato, il cd. regime “de minimis”, che per il settore agricolo, come noto, è pari a 15.000 euro in tre esercizi finanziari.

La Direzione Generale dell’INPS ha inoltre chiarito che:

  • per l’ammissione al beneficio rileva soltanto che il giovane agricoltore non sia mai stato iscritto alla previdenza agricola in qualità di capo del nucleo familiare coltivatore diretto per cui chiede l’iscrizione. E così un nuovo coltivatore diretto under 40 può essere ammesso al beneficio contributivo anche se ha fatto parte di un preesistente nucleo in qualità di coadiuvante familiare, a prescindere dalla circostanza che i componenti (del vecchio e del nuovo nucleo) siano gli stessi;
  • per l’accesso al beneficio è inoltre necessario che la nuova iscrizione del giovane agricoltore si accompagni alla realizzazione di una “nuova forma imprenditoriale agricola”. Al riguardo è sufficiente un cambiamento che ricada sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull’allevamento degli animali e attività connesse, e non necessariamente sui fondi condotti. Può dunque bastare, per realizzare la condizione predetta, una semplice “innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente”. Insomma non è necessario creare da zero una nuova impresa esercitando l’attività su fondi diversi, ma basta apportare alcune modifiche oggettive all’attività imprenditoriale preesistente.

Il beneficio non spetta automaticamente in virtù dell’iscrizione negli elenchi previdenziali dei CD e degli IAP nel 2018, ma necessita di un’ulteriore apposita istanza da inviarsi esclusivamente in via telematica.

E’ consigliabile presentare tempestivamente la domanda tramite le strutture territoriali di Confagricoltura.

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