EXTRAPROFITTI: IL TAR DELLA LOMBARDIA PROPONE UN RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DEL LUSSEMBURGO

Confagricoltura è, da sempre, stata critica nei confronti della normativa introdotta in materia di extra-profitti, ritenendola illegittima e contrastante con la normativa comunitaria.

Le vicende processuali, che interessano la normativa in questione, si arricchiscono ora di una nuova “pronuncia”, che conferma la correttezza della posizione sostenuta dalla nostra Associazione.

Il TAR della Lombardia, con ordinanza pubblicata il 07.07.2023, ha proposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affinché quest’ultima valuti se la normativa italiana in materia di extra-profitti sia o meno compatibile con il diritto dell’Unione Europea.

Numerosi sono i profili che inducono il Giudice rimettente a dubitare che “le concrete modalità seguite dal legislatore italiano per individuare il tetto siano conformi ai limiti fissato dallo stesso Regolamento n. 2022/1854/UE, ed alla normativa comunitaria in materia di energia, sia con riferimento alla sua entità, che all’ambito dei soggetti a cui si applica”.

In particolare, il TAR della Lombardia rileva:

  1. il metodo applicato dal legislatore italiano per il calcolo del prezzo di riferimento è erroneo, perché basato su una media tra i prezzi dell’energia negli anni, includendo anche il 2020, nonostante le note vicende pandemiche, ed escludendo il 2021, sebbene, in quest’anno, si sia avviato un nuovo ciclo economico con aumento dei prezzi senza precedenti. Di contro, la normativa europea impone di considerare le ore in cui la domanda era ai massimi livelli;
  2. il tetto sui ricavi di mercato non è né proporzionato né ragionevole perché non garantisce ai produttore di mantenere il 10% dei ricavi al sopra dello stesso tetto, come previsto dalla normativa europea;
  3. la disciplina nazionale sembra contrastare con il principio della promozione e diffusione delle forme di energia da fonti rinnovabili, perché non sembra tutelare gli investimenti effettuati in quel settore, la capacità di effettuarne in futuro, oltre ad intaccare la fiducia degli investitori nella crescita del settore;
  4. la normativa nazionale appare discriminatoria, perché colpisce solo i produttori di energia che utilizzano fonti rinnovabili, mentre la disciplina europea prevede un tetto anche per i produttori di energia che impiegano lignite, petrolio, greggio e torba;
  5. infine, il diritto interno ha previsto un tetto sui ricavi per tutte le categorie di produttori, seppure i costi di generazione dell’energia non siano uguali per tutte le categorie di impianti.

Sebbene i tempi per la decisione della Corte di Giustizia non siano brevi, si auspica – anche alla luce delle udienze di merito che nei prossimi mesi dovranno essere celebrate davanti al Consiglio di Stato, dopoché il Giudice amministrativo di secondo grado ha sospeso l’efficacia delle sentenze già pronunciate dal TAR della Lombardia a favore dei ricorrenti, tra cui numerosi soci di Confagricoltura – che il rinvio pregiudiziale contribuisca a concludere la vicenda processuale con pieno riconoscimento della fondatezza dei diritti dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.