Extraprofitti: indicazioni alle aziende con impianti fotovoltaici dopo la sentenza del TAR Milano
Molti associati detentori di impianti fotovoltaici nei giorni scorsi avranno ricevuto la comunicazione con cui il GSE dichiara che a seguito della sentenza del TAR Milano del 1 dicembre 2022 che “annulla la delibera di Arera, nei limiti di cui in motivazione”, pagherà, in attesa della pubblicazione delle motivazioni, l’energia del mese di ottobre al prezzo di vendita indicato nei contratti. E’ un primo passo importante a cui dare rapidamente seguito emettendo le fatture come richiesto dal Gestore (scadenza prevista per l’emissione della nuova fattura 14 dicembre e pagamento da parte GSE 5 gennaio 2023, per fatturazione tra 15 e 31.12 pagamento entro 30 gennaio).
Per tutto il pregresso (restituzione periodo febbraio/luglio-agosto nonché fatturazione settembre) al momento non possiamo fare altro che attendere la pubblicazione delle motivazioni della sentenza del TAR Milano di annullamento della delibera di Arera.
Il dispositivo della pronuncia, infatti, come si è detto, riporta che la delibera di Arera è stata annullata “NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE”.
Non potendo, quindi, formulare previsioni sugli effetti del pronunciamento (ad esempio, se l’annullamento della delibera ha effetto dal 1° dicembre 2022, data della sentenza, o dal 21 giugno data di emanazione della delibera), risulta difficile fornire indicazioni esaustive.
Nel caso, comunque, si dovesse decidere di soprassedere dall’effettuare ulteriori pagamenti, anche in relazione al fatto che le diffide ricevute, ad inizio dicembre, sono datate 1° dicembre e quindi sono state redatte prima che fosse emanato il dispositivo del TAR Milano, si suggerisce di inviare una pec al GSE con il seguente testo:
“Spett.le Gestore, in qualità di legale rappresentante della ……, alla luce del dispositivo pubblicato dal TAR Milano sui primi ricorsi discussi avverso la Delibera Arera n. 266/2022 che dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati, ed in attesa della specifica motivazione, comunico che l’impresa, allo stato, non intende corrispondere le somme richieste”.