Finalmente chiarita la tassazione delle reti agricole
In risposta ad un quesito di Confagricoltura, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la tassazione a cui sono soggette le reti tra imprese agricole. Il contratto di rete è una forma associativa non temporanea tra imprese, introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legge n. 5 del 10/2/2009 convertito nella Legge n. 33 del 9/4/2009. E’ un accordo tra due o più imprenditori, che si impegnano a collaborare, scambiarsi informazioni o prestazioni, esercitare in comune una o più attività della propria impresa, per accrescere la propria capacità innovativa e competitività sul mercato. Le imprese possono anche appartenere a settori diversi, avere qualunque forma giuridica, dimensione ecc. Il contratto di rete, nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, deve contenere almeno i seguenti elementi:
– i dati identificativi delle imprese;
– la definizione degli obiettivi generali;
– la definizione degli obiettivi specifici e delle attività per il conseguimento degli obiettivi generali;
– la definizione del programma comune di rete, delle modalità di realizzazione dello scopo comune, con l’enunciazione dei diritti e degli obblighi di ciascun partecipante;
– se è previsto un fondo patrimoniale comune: le regole di gestione dello stesso, la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e di eventuali contributi successivi che ciascuna impresa aderente si obbliga a versare al fondo;
– la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese, le cause del recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del diritto relativo;
– l’eventuale organo comune per l’esecuzione del contratto ed i poteri ad esso conferiti, che può agire “senza rappresentanza” cioè per conto delle imprese ma in nome proprio, oppure “con rappresentanza” cioè in nome e per conto delle imprese;
– le regole per l’assunzione delle decisioni (maggioranza semplice, qualificata o unanimità).
Oltre a queste disposizioni sulla rete in generale, sono state emanate norme specifiche per il settore agricolo. Il “contratto di rete agricolo” può essere stipulato da sole imprese agricole, di piccole o medie dimensioni (sono considerate tali quelle che occupano meno di 250 persone, con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro). L’art. 1-bis comma 5 del Decreto Legge n. 91 del 24/6/2014 convertito in Legge n. 116/2014, ha stabilito per le reti agricole che la produzione derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa tra i contraenti in natura, con l’attribuzione a ciascuno, “a titolo originario” della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. Detta disposizione è estremamente significativa, ma è rimasta principalmente inapplicata, perché rimanevano ancora oscuri gli aspetti fiscali di questa attribuzione “a titolo orginario”. Finalmente, l’Agenzia delle Entrare si è pronunciata sulla questione. Innanzitutto, ha specificato le condizioni contrattuali, necessarie perché un contratto di rete possa definirsi “agricolo”. Dovranno essere definiti:
- gli obiettivi di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti;
- le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
- gli obiettivi specifici che costituiscono il presupposto dell’individuazione delle attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi generali;
- un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- le modalità di ripartizione del prodotto agricolo comune.
Le imprese agricole devono mettere in comune i fattori della produzione (attrezzature, know how, risorse umane ecc.) allo scopo di realizzare una produzione agricola che favorisca l’innovazione e la competitività dei partecipanti; si è in presenza di rete “agricola” solo se il programma è finalizzato alla produzione e alla ripartizione del prodotto. Inoltre, l’Agenzia richiede che le imprese partecipanti svolgano tutte attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile, e anche riconducibile al medesimo comparto produttivo (ortofrutticolo, vitivinicolo, lattiero/caseario, ecc.). Tutte le imprese devono contribuire alla produzione, e:
- la messa in comune dei terreni deve essere obbligatoria e significativa per tutti i partecipanti;
- la partecipazione al conseguimento dell’obiettivo comune deve realizzarsi attraverso apporti equivalenti e condivisione dei mezzi umani e tecnici, che siano proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune;
- la divisione della produzione tra i partecipanti deve avvenire in proporzione al valore del contributo apportato alla realizzazione dello prodotto comune;
- i prodotti oggetto di divisione non devono essere successivamente ceduti tra i partecipanti.
In presenza di tutte queste condizioni, la divisione del prodotto è considerata un’operazione esclusa da IVA, ed il singolo retista, se applica il regime speciale IVA, può continuare ad applicare le percentuali di compensazione anche nelle successive vendite a terzi del prodotto.
In merito alle imposte dirette (Irpef), per l’Agenzia delle Entrate la rete è una forma di conduzione associata; quindi, il reddito agrario dei terreni messi in comune dovrà essere dichiarato da ogni partecipante, per la quota di sua spettanza.
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