Finanziamenti agevolati: Copertura degli interessi passivi di prestiti bancari di massimo 5 anni. Domande da 15 aprile al 30 settembre per finanziamenti concessi dal 1° gennaio 2025

Ritorniamo sul contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari. Si tratta di una misura contenuta nel il Decreto 30 dicembre 2024 del MASAF (pubblicato nella GU del 7 marzo) a cui è stata data attuazione con le Istruzioni operative di Agea pubblicate nei giorni scorsi (I.O, n. 33.2025 del 27 marzo 2025).

Il decreto stabilisce criteri e modalità per il riconoscimento di un contributo per la copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari, in regime “de minimis”.

Lo stanziamento complessivo ammonta per la campagna 2025  a 11 milioni di euro.

Beneficiari del contributo

Possono beneficiare dell’intervento le imprese agricole (codice ATECO 01) e della pesca e dell’acquacoltura (codice ATECO 03) iscritte al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole che:

  • hanno sottoscritto una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture ed agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti (per le imprese dei settori pesca e acquacoltura l’obbligo della polizza catastrofale è stato posticipato al 31 dicembre 2025, pertanto non è obbligatoria limitatamente al 2025);
  • hanno sottoscritto un contratto di finanziamento bancario di durata non superiore ai 5 anni comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento.

Agevolazione

L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi pari al massimo al 50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al finanziamento. L’importo individuale per ciascun beneficiario non potrà, comunque, superare l’importo massimo previsto per gli aiuti “de minimis” di settore (€ 50 mila nell’ultimo triennio per le imprese agricole ed € 40 mila per le imprese della pesca e dell’acquacoltura).

Qualora, in esito alla raccolta delle domande presentate dai soggetti beneficiari, l’importo richiesto superi lo stanziamento disponibile, il soggetto gestore quantifica la riduzione lineare percentuale del sostegno individuale spettante a ciascun beneficiario coerentemente allo sforamento (art.5 c.4 e art.6 c.5). Il contributo potrebbe pertanto essere inferiore al 50%, calcolato sulla base delle risorse disponibili e delle domande presentate.

Il contributo è liquidato sul conto indicato dal beneficiario, dopo aver fornito dimostrazione dell’avvenuta erogazione del finanziamento.

Finanziamenti che rientrano nella misura

La concessione del contributo è subordinata all’ottenimento da parte del beneficiario, di una delibera di concessione di un finanziamento bancario di una durata massima di 5 anni, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento.

I contratti di finanziamento bancario devono essere sottoscritti al massimo nei 30 giorni precedenti alla presentazione della domanda ad Agea (Limitatamente all’anno 2025, considerata la pubblicazione del DM in GU il 7 marzo 2025 ed il termine del 2024 ormai superato, si rendono ammissibili i finanziamenti concessi dal 1° gennaio 2025).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere firmata digitalmente dal soggetto beneficiario (Firma Elettronica Avanzata (FEA) tramite Libro Firma e autenticazione SPID).

.Dovranno essere allegati :

– copia della delibera di concessione del finanziamento bancario, emessa al massimo nei 30 giorni precedenti la presentazione della domanda (come indicato in precedenza);

– dichiarazione sottoscritta dal titolare o rappresentante legale del soggetto beneficiario o da un suo procuratore speciale attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del DM richiamato in oggetto;

– mandato irrevocabile all’incasso in favore della banca, il cui modello sarà reso disponibile sul sito internet del soggetto gestore, con il quale il soggetto beneficiario autorizza la stessa banca ad utilizzare il contributo per l’estinzione anticipata di quota parte del finanziamento bancario.

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 15 aprile 2025 e fino al 15 settembre 2025. Il pagamento è versato ai beneficiari al termine dei controlli di verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità, nonché determinazione degli importi ammissibili per ciascun richiedente. L’aiuto è concesso ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’Organismo Pagatore AGEA.