Flat tax anche per allevamenti eccedenti e attività connesse
Con la circolare n. 18 del 28 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti applicativi relativi al regime agevolato della cosiddetta “flat tax incrementale”, per le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e lavoro autonomo, sostitutivo dell’IRPEF per l’anno 2023 (art. 1, commi da 55 a 57, della L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023)).
E’ stata così accolta la richiesta di Confagricoltura in ordine all’applicazione della “tassa piatta incrementale” anche per gli agricoltori che determinano il reddito d’impresa per le attività connesse in modo forfettario, di cui agli artt. 56 , c. 5, e 56 bis del TUIR (allevamenti eccedentari, coltivazioni di vegetali su più piani produttivi, prestazione di servizi con mezzi e strutture normalmente impiegate nell’attività agricola, ecc.).
Sul punto, nonostante il rinvio alla predetta disposizione di cui all’art. 56 bis del TUIR, si ritiene, stante la ratio della disciplina, che tra le attività rientranti nella tassazione in esame, con l’imposta sostitutiva del 15% sull’incremento del reddito fino al limite di 40.000 euro, al netto della franchigia del 5%, vanno ricomprese anche le attività agrituristiche, di produzione di energia dal fonti agroforestali e fotovoltaiche eccedenti la quota soggetta a reddito agrario, di enoturismo ed oleoturismo, stante, peraltro, il richiamo della stessa circolare n. 18/E anche al quadro RD (oltre ai quadri RE, LM, RF e RG della dichiarazione dei redditi), a cui fare riferimento per la verifica del maggior reddito da assoggettare al regime sostitutivo.