Flavescenza dorata: Intervento per la sostituzione delle viti e dei vigneti colpiti dalla malattia. Domande entro il 6 marzo
Con DGR 1572/2025 pubblicata il 04/02/2025 è stato approvato il bando per la lotta alla flavescenza dorata. L’intervento di aiuto consiste nella erogazione di un contributo pubblico per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti da flavescenza dorata.
Le aziende viticole colpite da flavescenza dorata possono presentare la domanda di aiuto ad AVEPA entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del Veneto, e quindi entro il 06/03/2025.
Il finanziamento complessivo è pari a euro 1.482.081,95.
L’obiettivo dell’intervento è il ripristino del potenziale produttivo danneggiato nell’ambito della Regione del Veneto incluso nella “zona infestata” (allegato 2 del Decreto del dirigente regionale dell’Unità Organizzativa Fitosanitario n. 47 del 26/05/2023).
Beneficiari degli aiuti sono le imprese agricole in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il potenziale viticolo e che hanno osservato le prescrizioni dettate dalle disposizioni per il contenimento della diffusione della flavescenza dorata (Decreto del dirigente regionale dell’Unità Organizzativa Fitosanitario n. 47/2023: trattamenti obbligatori, eliminazione delle piante con sintomi riconducibili alla flavescenza, tramite estirpazione o, in via transitoria, la capitozzatura dei ceppi, con eliminazione dei ricacci e polloni).
Per l’ammissibilità l’intervento deve essere realizzato a) con materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa; b) l’estirpo della unità vitata richiesta a contributo dovrà avvenire successivamente al controllo in campo in sede istruttoria da parte di AVEPA; c) il reimpianto dovrà avvenire nella stessa unità vitata oggetto di estirpo.
Sono ammesse al contributo le spese per l’esecuzione delle operazioni di estirpo, acquisto ed impianto di viti. Le attività devono essere realizzate entro il 31 luglio 2026. Entro tale termine deve essere presentata anche la relativa domanda di pagamento. L’intensità dell’aiuto pubblico è pari al 65% della spesa ritenuta ammissibile. La spesa ammissibile è definita forfettariamente in euro 10.000,00 per ettaro oggetto di reimpianto. L’aiuto è erogato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione a saldo, previa presentazione domanda di pagamento.