Fondi turismo PNRR: pubblicato il decreto interministeriale per gli investimenti
Non c’è ancora la data di apertura delle domande per accedere ai fondi del PNRR destinati al settore turismo (tra cui anche gli agriturismi) ma con decreto interministeriale del 28 Dicembre sono state fornite le specifiche per accedere agli incentivi a sostegno degli investimenti nel settore del turismo previsti dall’art. 3, d.l. n.152/202.
Il decreto interministeriale approvato contiene i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25, intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.
Gli incentivi sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Gli interventi ammissibili sono:
- interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;
- interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
- interventi di acquisto/rinnovo di arredi;
- interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
I Programmi di investimento oggetto dell’intervento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di incentivo e devono aver ricevuto una delibera di finanziamento da parte di una Banca finanziatrice.
Le spese ammesse, al netto dell’iva, devono essere non inferiori a €500.000 e non superiori a 10milioni.
La domanda di incentivo dovrà essere presentata al Ministero a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità determinate con successivo provvedimento del Ministero.
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