Gas fluorati: decade l’obbligo della dichiarazione annuale
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2019 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante attuazione del regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. In particolare, si evidenzia che l’obbligo in capo agli operatori di trasmettere la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non è più in vigore. L’obbligo di comunicazione viene portato in capo alle imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione alle persone certificate, che, a partire dal 24 settembre 2019, dovranno comunicare alla Banca Dati FGAS i dati previsti dalla legge relativamente agli interventi di installazione di nuove apparecchiature e di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate. I dati andranno comunicati con riferimento agli interventi svolti sulle apparecchiature di seguito indicate, a prescindere dalla quantità di FGAS in esse contenute: apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; commutatori elettrici. Questo obbligo sostituisce, a partire dal 25/9/2019, il registro dell’impianto che doveva, in base al Regolamento 517/2014, essere conservato dagli operatori o dai manutentori per loro conto. Tale obbligo è previsto per le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra.