“Granaio d’Italia”: Attuazione da gennaio 2025. Escluse le aziende zootecniche e il prodotto raccolto e trasferito ad altre strutture

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e forestale il decreto concernente l’attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale.

il decreto ministeriale che attua il registro comunemente denominato “Granaio d’Italia”, disciplina il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale.

I prodotti oggetto di registrazione sono i seguenti: Frumento duro; Frumento tenero e frumento segalato; Granturco; Orzo; Farro; Segale; Sorgo; Avena; Miglio e scagliola.

Tutti gli operatori sono tenuti ad effettuare la registrazione dei prodotti trimestralmente entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.  Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, operazioni di carico e scarico che nel precedente trimestre abbiano avuto ad oggetto una quantità di singolo prodotto superiore a:

  1. a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
  2. b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
  3. c) 80 tonnellate annue per il mais
  4. d) 40 tonnellate annue per l’orzo;
  5. e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
  6. f) 30 tonnellate annue per l’avena;
  7. g) 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.

Sono esclusi dalla tenuta del registro telematico:

  • le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e di produzione di mangimi;
  • gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici;
  • tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati;
  • I cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda non sono oggetto di registrazione;
  • I prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura non sono oggetto di registrazione. In tale caso, La registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.

Decreto