I cereali acquistati o venduti dal 1° luglio dalle aziende che effettuano lo stoccaggio dovranno essere registrati sull’apposita applicazione del Sian

Dal 1° luglio 2025 il Granaio Italia diventa obbligatorio per tutti gli attori della filiera cerealicola, come stabilito dal decreto del Masaf n. 43350 del 30 gennaio 2025, pubblicato sul sito del Masaf, che modifica il precedente decreto n. 507566 del 1° ottobre 2024.

Il Granaio Italia è un sistema telematico per la tracciabilità delle movimentazioni dei prodotti cerealicoli, che ha l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e controllo lungo l’intera filiera.

L’obbligo di registrazione riguarda nove cereali, oggetto di acquisto o vendita sul territorio italiano:

Frumento duro; Frumento tenero e segalato; Mais; Orzo; Farro; Segale; Sorgo; Avena; Miglio e scagliola.

Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, secondo le modalità tecniche stabilite nell’allegato al decreto, il volume totale delle operazioni di carico e scarico effettuate in ciascuna trimestre, se prevedono che la quantità del singolo cereale da essi movimentato sia superiore, nell’anno solare, a: a) 30 tonnellate annue per il frumento duro; b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero; c) 80 tonnellate annue per il mais d) 40 tonnellate annue per l’orzo; e) 60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l’avena; g) 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.

Le movimentazioni devono essere comunicate entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Sono inclusi i prodotti di origine nazionale, comunitaria ed extra-comunitaria. Quindi, le prime registrazioni, relative al periodo luglio-settembre 2025, dovranno essere effettuate entro il 20 ottobre 2025.

Le registrazioni potranno essere eseguite in autonomia dal produttore sul portale Sian oppure delegando il Centro di assistenza agricola (Caa).

Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole che svolgono in via prevalente l’attività di allevamento e le imprese che producono in via prevalente mangimi. Sono inoltre esclusi i cereali reimpiegati per usi aziendali (es. semina) e destinati alla filiera sementiera.

I prodotti stoccati in strutture private o associative subito dopo la trebbiatura devono essere registrati dal gestore della struttura.

Sono quindi soggette all’obbligo le aziende agricole che stoccano cereali e le strutture private e associative di stoccaggio.

Il mancato adempimento comporta sanzioni amministrative da 500 euro a 4.000 euro.