I nuovi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro: addestramento, formazione e preposti
Nel tentativo di contrastare in modo più efficace infortuni e morti sul lavoro, il legislatore, attraverso il c.d. Decreto Fiscale (d.l. 146/2021, convertito in legge 215/2021) ha introdotto alcune rilevanti novità nel Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. 81/2008).
- OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO
La formazione e l’informazione al personale non è più sufficiente affinché siano rispettati gli obblighi in materia di salute e sicurezza. Si aggiunge quello di addestramento, cioè la prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, nonché l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza.
L’obbligo di addestramento deve essere tracciato in un apposito registro, che può essere redatto e conservato anche in via informatizzata.
Trattasi di prescrizione cogente e immediatamente applicabile.
- I NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI
Sono stati introdotti specifici obblighi informativi anche a carico del datore di lavoro, che deve ricevere un’adeguata e specifica formazione. Sul datore di lavoro, nonché su dirigenti e preposti grava anche l’obbligo di aggiornamento periodico.
La prescrizione relativa ai nuovi obblighi formativi non è immediatamente applicabile perché richiede un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome. L’accordo, che dovrà essere approvato entro il 30.06 p.v., stabilirà:
- durata, contenuti minimi e modalità di formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- modalità di verifica finale di apprendimento.
- IL RUOLO ACCRESCIUTO DEL PREPOSTO
Diviene obbligatoria per il datore di lavoro l’individuazione del preposto o dei preposti per effettuare le attività di vigilanza.
La nomina deve essere fatta per iscritto, al fine di darne prova nel malaugurato caso in cui si verifichi un’ispezione o un infortunio sul lavoro.
Al preposto sono attribuiti alcuni penetranti poteri. In particolare quello di intervenire e di sospendere l’attività dei lavoratori quando:
- non rispettino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- non rispettino le disposizioni relative all’utilizzo e all’impiego dei dispositivi di protezione;
- non rispettino le disposizioni o le istruzioni impartite dal datore di lavoro e/o dai dirigenti.
L’intervento implica anche la segnalazione ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare ex art. 7 legge 300/1970 nei confronti del lavoratore inadempiente.
Non è previsto espressamente ma è, comunque, consigliabile che il preposto documenti per iscritto l’attività da lui compiuta, soprattutto ai fini probatori.
Si ricorda, infine, che in caso di appalto o subappalto, il committente deve essere informato dall’appaltatore e dal subappaltatore su chi sia il loro preposto.
L’individuazione del preposto e l’esercizio dei poteri attribuitigli costituiscono norma cogente immediatamente applicabile.