Il limite del fabbisogno energetico nel bando PNRR “Parco Agrisolare”
Come abbiamo già riportato nella newsletter della scorsa settimana, alla fine dello scorso mese di Agosto, è stato pubblicato l’atteso bando relativo alla misura “Parco Agrisolare”, prevista dal PNRR.
Il bando tiene conto delle osservazioni espresse dalla Commissione Europea sul contenuto del Decreto Ministeriale del 25.03.2022, recepite dal successivo Decreto correttivo del 14.07.2022: il contributo a fondo perduto concedibile è limitato esclusivamente al fabbisogno energetico dell’azienda.
La capacità produttiva degli impianti, realizzabili con il contributo a fondo perduto, non deve superare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare.
In concreto, secondo quanto specificato al punto 4.2 del Regolamento operativo del bando, tutte le aziende agricole interessate a proporre domanda devono procedere con alcuni passaggi preliminari che di seguito si riepilogano:
- dovranno essere recuperate le bollette dell’energia elettrica degli ultimi cinque anni. Per ognuno di quegli anni – intesi come anno solare – dovrà essere verificato il consumo elettrico, in modo da scegliere quello in cui si è verificato il valore maggiore;
- per lo stesso periodo temporale, dovrà essere scelto l’anno in cui si siano verificati i consumi di energia termica e/o di combustibili da trasformare in energia elettrica equivalente. La trasformazione sarà possibile impiegando i fattori di conversione e la formula indicata a pagina quindici del Regolamento operativo.
Si ricorda, in ogni caso, che il valore dell’energia elettrica equivalente derivante dai consumi di energia termica non potrà mai superare il valore dell’energia elettrica, come calcolata ai sensi del punto 1 che precede.
Se l’azienda non è connessa alla Rete elettrica nazionale e, quindi, non siano spendibili eventuali bollette, l’impianto elettrico realizzabile sarà di default pari a 6 kW, eventualmente incrementabili solo valorizzando i consumi di energia termica.
Se l’azienda, pur essendo connessa, è attiva solo dal 01.01.2021 e, comunque, prima del 30.09.2021, potrà utilizzare, ai fini del calcolo, i consumi risultanti della bollette disponibili, effettuando una proporzione sui mesi di consumo effettivo rapportati ai dodici mesi solari.
Si precisa, infine, che le uniche bollette utilizzabili sono quelle intestate all’azienda/impresa agricola.
Operata la somma tra il consumo annuo di energia elettrica e quello dell’energia elettrica equivalente sarà possibile stabilire il corretto dimensionamento dell’impianto fotovoltaico, con un margine di oscillazione pari al 5%.
Sarà, quindi, necessario collegarsi all’applicativo “PVGIS” al link https://re.jrc.ec.eu/pvg_tools/it/ (si ricorda che l’esito del calcolo ottenuto con detto applicativo dovrà essere stampato in pdf e poi caricato, al momento della presentazione della domanda, nel portale messo a disposizione dal GSE).
Il dimensionamento dell’impianto consentirà di verificare se siano rispettate le condizioni di partecipazione al bando, che richiede, obbligatoriamente, la realizzazione di impianti con potenza di picco complessiva non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.
Si ricorda, peraltro, che il limite del fabbisogno energetico non opera per tutto il potenziale bacino degli interessati al bando, bensì per le sole azienda agricole attive nella produzione agricola primaria, che ricadono nella c.d. Tabella 1A, e per le aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli – Tabella 2A. Ne sono, per effetto, escluse le aziende agricole attive nella trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli – Tabella 3A.
L’impianto, così come sopra dimensionato, dovrà essere progettato e, poi, realizzato esclusivamente su fabbricati, nella disponibilità dell’azienda, che siano strumentali allo svolgimento di attività agricola e siano regolarmente accatastati con annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale o, in alternativa, con attribuzione della categoria catastale D/10.
Tra i fabbricati strumentali sono compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agricola, nonché le serre, purché già esistenti nel momento in cui è presentata la domanda di partecipazione al bando e sempreché siano strumentali all’esercizio dell’attività agricola. Rientrano anche le serre per le quali non sia eventualmente necessario l’accatastamento.
Non possono, in ogni caso, partecipare al bando le aziende agricole esonerate dalla tenuta della contabilità IVA, con un volume di affari annuo, per il 2021, inferiore a € 7.000,00.
Sebbene la logica del bando preveda la realizzazione di impianti fotovoltaici destinati esclusivamente al fabbisogno energetico, la vendita di energia elettrica, eventualmente prodotta in eccesso, non è vietata. La prevede esplicitamente il Decreto Ministeriale “correttivo” del 14.07.2022, laddove stabilisce che “la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale”.
Ricordiamo infine che il bando, per gli investimenti realizzati dalle aziende agricole di produzione e per quelle che effettuano la trasformazione dei prodotti agricoli, nell’area del Nord Italia prevede un contributo del 40% sulle spese sostenute, elevato del 20% per i giovani agricoltori e per gli agricoltori che si sono insediati negli ultimi 5 anni. Inoltre è possibile proporre a finanziamento accumulatori e dispositivi per la ricarica. Infine sono finanziabili anche opere complementari, come la rimozione dell’amianto, la coibentazione e sistemi di aereazione del tetto.