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Il saldo della dichiarazione Iva

Nei prossimi giorni sono diverse le scadenze che interessano i soggetti possessori di Partita IVA.

Entro il 28 febbraio dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione IVA annuale 2017, con riferimento all’anno 2016.

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Entro il prossimo 16 marzo dovrà essere effettuato il pagamento del debito che scaturisce dalla dichiarazione annuale IVA. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione o in forma rateale (con l’aggiunta dell’interesse dello 0,33% mensile) fino a 9 rate mensili, quindi al massimo entro novembre.

Il codice tributo da esporre nel modello F24 è il 6099, con anno di riferimento 2016. Si ricorda che se il modello F24 risulta con saldo a zero, per effetto delle compensazioni, deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o delega ad un intermediario abilitato). Invece, in presenza di un saldo a debito, è possibile utilizzare anche i servizi di home banking.

Nel caso in cui dalla dichiarazione annuale IVA risulti invece un credito, questo può essere:

  1. utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il pagamento di tributi o contributi.
  2. richiesto a rimborso, in presenza di specifici requisiti.

Le due alternative possono coesistere: il credito può infatti essere destinato in parte alla compensazione ed in parte richiesto a rimborso.

La compensazione per importi superiori a € 5.000 annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA. L’utilizzo in compensazione per importi superiori a € 15.000 richiede il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (CAF imprese ecc.).

Per il rimborso dell’IVA non è sufficiente aver maturato il credito, ma è necessario possedere anche almeno uno dei requisiti di cui all’art. 30 del DPR n. 633 del 26/10/1972, e cioè:

  1. aliquota media sulle vendite inferiore a quella sugli acquisti
  2. acquisti di beni ammortizzabili
  3. prevalenza di operazioni non territoriali (per chi abitualmente e prevalentemente esporta all’estero)
  4. cessazione dell’attività
  5. minor credito del triennio (per tre anni consecutivi è stato maturato un credito IVA, può essere richiesto a rimborso il minore dei 3).

Il rimborso di importo fino a € 30.000 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia; per gli importi superiori, è necessaria un’apposita garanzia o il visto di conformità. L’importo è stato innalzato a partire da quest’anno (in precedenza era 15.000 euro).

N.b.: per chi richiede il rimborso: è necessario fare particolare attenzione alla casella di posta certificata. Per erogare il rimborso, l’Agenzia delle Entrate invia tramite PEC la richiesta di alcuni documenti. Se la casella non viene letta periodicamente, si rischia di lasciar passare il termine per rispondere all’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che la pratica di rimborso viene archiviata.

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