Imposta di registro per l’affitto di terreni destinati alla produzione di energia

Con l’interpello del 27 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la misura dell’imposta di registro da applicarsi ai contratti di locazione di terreni agricoli stipulati per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione, in proprio o in concessione a terzi, di impianti fotovoltaici.

Il dubbio riguardava la possibilità di applicare anche in queste fattispecie l’aliquota agevolata dello 0,5% che si applica per i contratti di locazione dei fondi rustici.

L’Agenzia ha ricorda che la costruzione di un impianto fotovoltaico non comporta l’automatica classificazione del terreno su cui sorge quale area edificabile, anche perché, in base agli strumenti urbanistici vigenti, gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in zone classificate come agricole. Ne deriva che i contratti di locazione di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici (o eolici) possono essere assoggettati all’imposta di registro calcolata con l’aliquota dello 0,5%.

Invece, per quanto riguarda le imposte dirette, valgono regole diverse rispetto alla locazione di fondi rustici: per il concedente il canone di affitto di un terreno destinato esclusivamente alla produzione di energia fotovoltaica è considerato un reddito diverso, non rientrante nei redditi catastali e quindi assoggettato a tassazione Irpef.