Imu e Tasi di prossima scadenza

Entro il prossimo 16 giugno vanno effettuati i versamenti per IMU e TASI dell’acconto 2017. Riepiloghiamo di seguito i caratteri principali delle due imposte:

IMU: sono tenuti al versamento i titolari di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sui seguenti immobili: fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili. L’abitazione principale è soggetta ad IMU solo se di lusso, cioè rientrante nelle categorie A1, A8, A9.

Ricordiamo che i terreni agricoli situati nei Comuni considerati “di collina” (quali, ad esempio, Monselice, Baone, Galzignano, Teolo, Torreglia ecc.) sono esenti dall’imposta; sono inoltre esenti da IMU i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Sono esenti anche i fabbricati rurali strumentali. Per i fabbricati in corso di ristrutturazione/costruzione, l’imposta va calcolata sul valore dell’area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori.

Per gli immobili locati a canone concordato l’IMU è ridotta del 25%.

I codici per il versamento sono: 3912 per l’abitazione principale di lusso, 3914 per i terreni agricoli, 3916 per le aree fabbricabili, 3918 per gli altri fabbricati.

TASI: gli immobili interessati sono i fabbricati, le aree edificabili (escluse quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e IAP). L’abitazione principale è esente, tranne se di lusso. Per gli immobili concessi in locazione/comodato ci sono due distinte obbligazioni, cioè sono tenuti al pagamento dell’imposta sia il proprietario che l’occupante (se il Comune non ha fissato una percentuale, il 10% dell’imposta è a carico dell’occupante e il 90% del proprietario). I codici di versamento sono: 3959 per i fabbricati rurali strumentali, 3960 per le aree fabbricabili e 3961 per gli altri fabbricati.

Per entrambe le imposte l’acconto si calcola in base alle aliquote e detrazioni dell’anno 2016. Il saldo, con le aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per il 2017, sarà versato entro il 16 dicembre. L’importo minimo di versamento è di 12 euro, salvo diversa delibera del Comune.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *