In vigore il decreto sulle Comunità energetiche e sull’autoconsumo diffuso Entro 30 giorni le regole operative

Si segnala che è stato pubblicato, sul sito del MASE, il decreto sulle CER volto a stimolare la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia. Il provvedimento è in vigore dal 24 gennaio (testo in allegato).

Come previsto dal provvedimento, entro i prossimi 30 giorni saranno approvate dal Ministero, previa verifica da parte di ARERA e su proposta del GSE, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Il GSE, soggetto gestore della misura, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste, entro 45 giorni dall’approvazione delle regole operative sopra richiamate.

Il testo individua due benefici, cumulabili, per promuovere lo sviluppo nel Paese delle CER:

  • un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti che supporterà lo sviluppo di 2 gigawatt complessivi;
  • una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento è suddiviso nelle seguenti parti:

  • il Titolo I (Finalità, ambito di applicazione e definizioni) (articoli 1 e 2), nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dal PNRR;
  • il Titolo II (Incentivi per la condivisione dell’energia) (articoli 3-6) reca disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
  • il Titolo III (Concessione dei benefici PNRR) (articoli 7-10) reca disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Le disposizioni del Titolo III si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.
  • il Titolo IV (Disposizioni finali) (articoli 11-16) reca disposizioni in materia di: regole operative per l’accesso ai benefici, verifica preliminare di ammissibilità, monitoraggio e pubblicazione semestrale, da parte del GSE, di un bollettino informativo sulla diffusione delle configurazioni.

Si segnala altresì la pubblicazione da parte tre GSE di una prima serie di FAQ sul decreto appena entrato in vigore (in allegato).